Fideiussione Bancaria o Assicurativa
Il termine fideiussione entra sempre più nel gergo comune, in ambito commerciale, bancario, e recentemente anche nella vita di tutti i giorni.
La fideiussione è definibile come una dichiarazione scritta, sotto forma di contratto, di garanzia da parte di una persona fisica o giuridica che si impegna con il proprio patrimonio a coprire eventuali adempimenti di una persona fisica o giuridica che abbia fatto richiesta di prestiti personali o finanziamenti alla società presso un istituto di credito.
La fidejussione in particolare può essere prestata da una persona fisica o da una società a favore di un terzo per un prestito, per un mutuo, per la concessione di un bene o di un servizio, per la buona riuscita di un opera, di un intervento, di una costruzione, e soprattutto di un pagamento.
Il garante, in sede di stipula di contratto, viene definito fideiussore, l’istituto di credito invece prende il nome di beneficiario. Come si evince dalle due parti, il debitore principale non rientra tra i soggetti del contratto di fideiussione e non è necessario che sia a conoscenza della fideiussione stipulata a copertura del suo debito tanto meno ha il diritto di esprimere o negare il proprio consenso nei confronti del fideiussore.
La garanzia prestata dal fideiussore ha carattere accessorio, nel senso che diviene obbligo soltanto nel momento in cui esista da parte del debitore una certificata difficoltà nell’adempiere al suo impegno nei confronti dell’ente erogatore, per il saldo del prestito o del finanziamento. In questo caso quest’ultimo (il beneficiario del contratto di Fideiussione) può avvalersi, nei termini previsti dal contratto e dalla legge, del patrimonio del fideiussore per la copertura totale o restante del debito insoluto.
Le fideiussioni possono essere concesse da persone fisiche o persone giuridiche (ditte, società, cooperative etc). Allo stesso modo possono essere concesse, previo consenso del beneficiario (Banca o parte terza creditrice), da compagnie di assicurazioni o società finanziarie autorizzate all’emissione di polizze fideiussorie.
Le fidejussioni possono essere accorpate e distinte in due tipologie specifiche:
1) sul fare (per il compimento di opere, lavori, costruzioni, etc)
2) sul dare (per il pagamento di obbligazioni quali mutui, finanziamenti, canoni di affitto, concessioni, forniture, tasse, imposte, etc).
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Per l’emissione delle fideiussioni bancarie gli istituti di credito richiedono solitamente il vincolo del 100% del capitale garantito, immobilizzando risorse o riducendo affidamenti. Inoltre l’impiego viene segnalato nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. L’istruttoria della pratica richiede tempi pi o meno lunghi in relazione dell'istituto bancario.
Le fideiussioni assicurative e finanziarie consentono di non impegnare risorse proprie, prevede invece il versamento di un premio unico. La delibera della fideiussione si ottiene piu velocemente della bancaria e la garanzia è accettata da tutti gli enti pubblici, comprese le Agenzie delle Entrate per rateizzazione imposte e rimborsi IVA.
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